Approvata finalmente una buona legge per la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, e verso il loro superamento.
Dopo il voto del Senato anche alla Camera dei Deputati è stato dato il via libera alla conversione in legge, con modifiche, del D.L. 52/2014 sulla chiusura degli OPG.
Ribadiamo la nostra soddisfazione per una legge che, pur non sciogliendo i nodi giuridici che sostengono l’Opg (in primo luogo la modifica del codice penale per abolire definitivamente il doppio binario e l’istituto della misura di sicurezza in Opg), ha certamente migliorato l’attuale normativa.
La nuova legge stabilisce che di norma devono essere adottate dai magistrati misure alternative all’internamento in Opg e che la pericolosità sociale non può essere dichiarata, o confermata, solo perché la persona è emarginata, priva di sostegni economici o non è stata presa in carico dai servizi sociosanitari. E ancora la nuova legge pone limiti precisi alle proroghe della misura di sicurezza (all’origine dei troppi “ergastoli bianchi”) e stabilendo che non può essere superiore alla durata della pena per quel reato. Infine, obbliga le regioni a presentare entro 45 giorni i progetti terapeutico riabilitativi individuali per le internate e gli internati, per consentire le loro dimissioni attraverso la presa in carico da parte dei servizi socio sanitari.
Ora quindi è responsabilità delle regioni andare oltre i progetti sulle REMS (i mini Opg regionali) per renderle quantomeno residuali, utilizzando i finanziamenti per potenziare i servizi delle Asl.
La legge va applicata bene, per scongiurare ulteriori proroghe, fuori da logiche manicomiali e difensive. Perciò si deve mettere al centro la persona: con una presa in carico globale da parte dei servizi pubblici, all’interno di una collaborazione e integrazione tra i Dipartimenti di Salute Mentale, I Servizi per le Dipendenze, i Servizi Sociali ecc, – che devono occuparsi di cura e non di custodia – e vanno attivate relazioni stabili con la Magistratura, per offrire Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali appropriati. Perciò il “fronte della mobilitazione” si sposta nelle regioni e nei territori e riguarda il diritto alla salute mentale di tutte e di tutti.
stopOPG intende collaborare e contribuire alla applicazione della legge, in particolare con l’organismo di monitoraggio e coordinamento per il superamento degli OPG che deve essere costituito presso il Ministero della Salute.
Così il faticoso processo del superamento degli OPG può rientrare nei binari della legge 180, che chiudendo i manicomi restituì dignità, diritti e speranze a tante persone. E ha reso migliore l’Italia.
p. il Comitato nazionale stopOPG
Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice
Queste le novità introdotte dalla nuova legge:
- VERIFICA E COMMISSARIAMENTO:
Tra sei mesi c’è la verifica (Ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale OPG) sull’attuazione da parte delle Regioni delle nuove norme. I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG saranno effettivamente chiusi. Altrimenti scatta subito il commissariamento per le regioni inadempienti.
- REGIONI POSSONO RIVEDERE PROGRAMMI REMS: A FAVORE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE:
Dati i tempi, giustamente, così stretti, è previsto che le Regioni possano rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e re-investendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale (*1) . Le Rems, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all’internamento (vedi punto 4) e quelle relative alla pericolosità sociale (vedi punto 5). Perciò insistiamo affinché le Regioni rivedano i loro programmi.
*1) Articolo 1 comma 1 bis: Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”;
- OBBLIGO DEI PROGRAMMI DI DIMISSIONE:
Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a Governo e a Magistratura i programmi di dimissione degli attuali internati in OPG (al 1.4.2014), motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio) (*2).
*2) Articolo 1 comma 1 ter: Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
- DI NORMA SI ADOTTANO MISURE ALTERNATIVE ALL’INTERNAMENTO:
Il giudice, anche di sorveglianza, adotta misure alternative al ricovero in OPG, salvo eccezioni (*3), anche per misure provvisorie e per dimissioni. Perciò sarà importante che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli di collaborazione.
*3) Articolo 1 comma 1 “Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”
- NON SI ATTRIBUISCE LA PERICOLOSITA SOCIALE PERCHE’ LA PERSONA E’ EMARGINATA O LASCIATA SENZA CURE:
Le condizioni economico sociali dell’individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l’internamento, e non giustificano più le proroghe. Oggi invece un malato proprio perché è senza cure e abbandonato dai servizi spesso può essere valutato socialmente pericoloso. Lo stesso spesso accade ad un malato povero, emarginato, senza casa che può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e può così finire in OPG. Con le nuove norme non dovrà più succedere che l’internamento in OPG e le proroghe della misura di sicurezza si adottino per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.
- LIMITE ALLA DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA (STOP ERGASTOLI BIANCHI):
La durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e uno stop ai cosiddetti “ergastoli bianchi”.
Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene istituito un Tavolo per il superamento degli OPG, che relaziona al Parlamento.